Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 416-quater. - (Associazione ecomafiosa). - Se l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere delitti previsti dall'articolo 452-bis del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero

 

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all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o di vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dal primo e dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis sono aumentate».